Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati  e il relativo andamento nel tempo; (lettera così modificata dall'art. 28, comma 1 lett. b) n. 2 del d.lgs. n. 97 del 2016)
[ b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio precedente] (lettera abrogata dall'art. 28, comma 1 lett.b) n.3 del d.lgs. n. 97 del 2016)

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Ultimo aggiornamento: 29/05/24