Art. 15 ((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza))
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi)) di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi ((...)) di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita'
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ((...)) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per
nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. “
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013
COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE ASL PESCARA
Con deliberazione n. 241 del 12/02/2024 l'ASL Pescara ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 3 e 3-ter del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 27 della L.R.A. 24/12/1996 nr. 146 come modificata dalla L.R.A. 21/12/2012 nr. 67, nelle persone di:
Dott.ssa Enza LUCIGNANO - designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Dott. Pasquale CHIMENZ - designato dal Ministero della Salute;
Dott. Emilio DELLA CAGNA - designato dalla Presidenza della Giunta Regionale.
Il Dott. Emilio DELLA CAGNA è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.
SINDACI | INCARICO | INDENNITA' DI CARICA MENSILE | ATTESTAZIONE E CURICULUM |
Emilio DELLA CAGNA | PRESIDENTE | € 1.490,00 | |
Enza LUCIGNANO | COMPONENTE | € 1.241,67 | |
Pasquale CHIMENZ | COMPONENTE | € 1.241,67 |
Incarichi autorizzati ex articolo 53 comma 14, del decreto legislativo 165_2001 (comunicato)
Incarichi autorizzati ex articolo 53 comma 14, del decreto legislativo 165_2001
Incarichi consulenza e collaborazione U.O.C. Dinamiche del Personale
INCARICHI CONSULENZA AFFARI GENERALI E LEGALI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI e UOSD PREGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI
INCARICHI DI COLABORAZIONE E CONSULENZA UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI