Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

I criteri e le modalità con cui vengono concessi contributi, sussidi ed ausili finanziari sono indicati nello specifico atto di concessione nel rispetto della normativa nazionale e regionale specifica per ciascuna tipologia di contributo

 

Ultimo aggiornamento: 14/03/18