Sei qui: Home Page | Bandi di gara | FAQ bando: "DEL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI PESCARA, AVEZZANO – SULMONA - L'AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO,"
CHIARIMENTI ART. 71 C. 2 D.LGS 163/06

Domanda: Quesito n. 1. La definizione di concessione di servizi così come indicata nella procedura in parola non appare coerente con il nuovo quadro normativo, sia di tipo procedurale (Dlgs n. 50/2016), sia sostanziale art. 35, comma 13 del DL n. 1/2012, poi convertito in Legge, giacchè il servizio di tesoreria non è più inquadrabile come inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità quale concessione di servizi e ciò perché è venuto meno il principio secondo cui la gara di tesoreria rientra “tra quelle in cui la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”, e, per ciò solo, tra le concessioni di servizi”. Difatti, con la perdita delle giacenze detenute in precedenza e l’aumento dei costi operativi non trova più sostegno la precedente costruzione giurisprudenziale che poneva l’auto sostentamento del servizio quale caratteristica tipica della tesoreria, giacchè a differenza di altre casi di concessioni di servizi non c’è alcuna specifica prestazione rivolta al mercato.
Risposta: RISPOSTA: Per quanto la scrivente ritenga che siano necessari esiti giurisprudenziali ulteriori e attualizzati alle novità introdotte dal recente decreto legislativo n. 50/2016, che possano consentire di affermare senza ombra di dubbio che il servizio di tesoreria non sia piu’ da inquadrarsi nella “concessione di servizi” – e ciò soprattutto in considerazione dell’effetto traslativo del potere pubblico, dall’amministrazione al privato, che pure si realizza mediante il conferimento di che trattasi, si ritiene che le osservazioni formulate, pur suscettibili di mutare la qualificazione del rapporto ( da concessione ad appalto di servizio), non ne mutino il contenuto di disciplina. Ciò in quanto la scrivente ha mutuato integralmente la disciplina applicata alla gara ed al rapporto che ne scaturità, da quella degli appalti, onde l’eventuale mutamento della qualificazione (nomen) non comporterà mutamenti alla sostanza del rapporto.

Domanda: Quesito n. 2. Con la perdita delle giacenze detenute in precedenza e l’aumento dei costi operativi non trova più sostegno la precedente costruzione giurisprudenziale che poneva l’auto sostentamento del servizio quale caratteristica tipica della tesoreria. E’ dunque di tutta evidenza che quanto sopra rappresentato non trova corrispondenza con l’art. 1.2 del disciplinare e con l’art. 20 del capitolato speciale di gara, ove è prevista la gratuità del servizio, con azzeramento pure dei costi gestionali dei servizi accessori, come previsto per i POS aggiuntivi, che non solo sono di attivazione gratuita, ma non prevedono costo per transazione (che graverebbero dunque sull’aggiudicatario).
Risposta: RISPOSTA: La gara prevede la corresponsione di compensi, parametrati sui seguenti servizi: Anticipazione di cassa (ordinaria e straordinaria): Tasso di interesse passivo (Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365) Servizio gestione, compresa l’archiviazione, degli ordinativi di pagamento e di riscossione cartacei o informatici (Prezzo per documento gestito) Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: • Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione • Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario • Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Gestione POS: Commissione sul transato, espressa in percentuale per il pagamento con bancomat - Gestione POS –commissione su transato su carte di credito sui seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto alle postazioni gratuite previste in convenzione E’, quindi, di tutta evidenza che il servizio non e’ affatto gratuito ma a pagamento, onde deve intendersi eliminata tale non conforme qualificazione, fattane all’art. 20 del capitolato speciale, e ovunque essa sia richiamata.

Domanda: Quesito n. 3. Al punto 1.3 sono indicati i requsiti per la partecipazione, ma non sono indicati requisiti speciali che non attengano alla consueta idoneità professionale richiesta per l’esercizio dell’attività bancaria, ma è altresì prevista, a pag. 7, l’impossibilità di partecipare alla gara in RTC, laddove le imprese siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, dunque ciò comporterebbe l’impossibilità a qualunque banca di raggrupparsi in ATI, essendo tutti già in possesso dei requisti previsti dalla normativa.
Risposta: RISPOSTA: valutate le considerazioni esposte, viene eliminata la prescrizione, contenuta nel disciplinare di gara: " E’, altresì, vietato, partecipare alla gara in R.T.C. ovvero in Consorzio ordinario a due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione"

Domanda: Quesito n. 4. Si chiede di precisare la durata effettiva del servizo, giacchè ci sono una serie di discordanze a riguardo.
Risposta: RSPOSTA: la durata è quella riportata all’art. 1.1 del disciplinare di gara (oggetto e durata della concessione.), OVE SI LEGGE: “ Gli accordi quadro avranno la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal giorno che sarà indicato nel contratto.”. Ogni diversa indicazione costituisce refuso e si intende eliminata. Verranno quanto prima ripubblicati il disciplinare di gara ed il capitolato speciale, per tener conto delle precisazioni apportate.

Domanda: 1) Al punto 3.1 del capitolato è previsto che il tesoriere dovrà garantire il collegamento dei POS delle macchine riscuotitrici presenti presso le Aziende Sanitarie, che cosa si vuole intendere tal proposito?
Risposta: RISPOSTA: “Come previsto nell’attuale organizzazione, anche per le quietanzatrice le prenotazioni possono essere pagate a mezzo POS . Pertanto le quietanzatrici devono essere collegate ad un POS”.

Domanda: 2) Allorquando è previsto il “ prezzo per documento”, quale forma di rimborso spese prevista a pag. 21 del disciplinare, si intende il costo per ordinativo ? tanto si chiede ai fini della valutazione dei mandati multipli in termini di valorizzazione economica, se da intendersi complessivamente o singolarmente.
Risposta: RISPOSTA: il prezzo per documento è da intendersi per ogni transazione che ABBIA come beneficiario un soggetto diverso