Sei qui: Home Page | Bandi di gara | FAQ bando: "SERVIZI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, COMPRENSIVI DI : SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE , COMPRENSIVO DELLA FORNITURA, IN NOLEGGIO, E DELLA MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO"
CHIARIMENTI ART. 71 C. 2 D.LGS 163/06

08/02/2017 14:51:08
Domanda: CAUZIONE PROVVISORIA. l) Si chiede di confermare se l'importo della cauzione debba essere calcolato sull'importo complessivo di € 23.740.750,00;
Risposta: RISPOSTA: COME PRECISATO NEL DISCIPLINARE DI GARA “ L’IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA, DOVRÀ ESSERE CALCOLATO, INVECE, SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA, SOGGETTO A RIBASSO, RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO DELLA ASL DI PESCARA, RIFERITO ALLA DURATA SETTENNALE”, PARI AD € 18.672.500,00.

08/02/2017 14:51:39
Domanda: ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. l) Si chiede di esplicitare l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Risposta: RISPOSTA: Si rinvia all’avviso già pubblicato, OVVERO: - il DUVRI è in via di completamento; - i relativi eventuali oneri andranno AGGIUNTI al valore dell'accodo quadro, in sede di sottoscrizione del contratto; - costituirà parte del contratto, in esito alle verifiche ed integrazioni che l'appaltatore aggiudicatario vorrà apportarvi.

08/02/2017 14:52:02
Domanda: CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE. 2) Con riferimento al requisito relativo alla capacità tecnico professionale, previsto dal punto 4.2 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se il fatturato specifico richiesto debba essere espresso avuto riguardo al quinquennio 2011-2015, relativo ai bilanci approvati ovvero se debba essere espresso con riferimento agli ultimi 5 esercizi finanziari chiusi, 2012/2016.
Risposta: RISPOSTA: IL DISCIPLINARE E’ CHIARO IN TALE ASPETTO.

14/02/2017 18:54:12
Domanda: Esaminando attentamente il “Disciplinare di Gara”, dalla lettura del combinato disposto di quanto stabilito a pag. 4 “Oggetto e durata dell’accordo quadro” e a pag. 8, art. 1.3 “Soggetti ammessi”, si evince che: -la partecipazione, sia in RTI (verticale), sia come operatore economico singolo, è ammessa solo a soggetti che sono in possesso dei codici ATECO (81.22.10 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie e 33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, etc.); -i certificati UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004 abbiamo come oggetto di certificazione ancora quanto richiamato nei codd. ATECO (81.22.01 e 33.13.03). Ciò premesso, non si comprende come il codice ATECO possa assurgere a requisito di idoneità professionale avendo, per espressa definizione dell’ente che lo ha istituito, natura meramente statistica, non certo costitutiva o dichiarativa.
Risposta: RISPOSTA: Questa Amministrazione è del tutto consapevole del significato e delle utilità dei Codici Ateco, e in tali limiti e finalità lo ha utilizzato, ovvero meramente esemplificatori e semplificatori delle informazioni relative alle attività oggetto di gara e non limitativi delle “capacità” degli stessi.

15/02/2017 10:06:33
Domanda: VEDASI ALLEGATO
Risposta: VEDASI ALLEGATO

16/02/2017 21:31:10
Domanda: 1. Chiarimento n.1: E’ possibile partecipare alla procedura aperta come impresa mandataria avendo una delle due norme (UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 13485:2004) in fase di certificazione ? 2. Chiarimento n.2: E’ possibile subappaltare il 30% del servizio ad azienda che è in fase di certificazione di una delle due norme (UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 13485:2004) richieste ? 3. Chiarimento n.3: L’effettuazione del sopralluogo entro quali tempi va effettuato? 4. Chiarimento n.4 Poiché nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica è riportato: “Dotazione e caratteristiche qualitative degli strumenti chirurgici a noleggio” è necessario presentare della campionatura in fase di presentazione della documentazione di gara?
Risposta: RISPOSTA A QUESITI 1 E 1: SI APPLICA L’ART. 87 DEL D.LGS 50/206 RISPOSTA A QUESITO 3: in tempi utili a consentire all’offerente la predisposizione di un’offerta libera e consapevole RISPOSTA A QUESITO 4: SI

16/02/2017 21:37:38
Domanda: SI RILEVA UNA DIFFORMITA' TRA IL NUMERO DI INTERVENTI RIPORTATI NEI FILE RELATIVI ALLE ANNUALITA' 2014 E 20'15, ED IL NUMERO RIPORTATO NELL'OFFERTA ECONOMICA
Risposta: IL DATO RIPORTATO NELL'OFFERTA ECONOMICA COSTITUISCE UN DATO PROIETTATO SULLA DURATA CONTRATTUALE (SETTE ANNI), CAUTELATIVO SULLA TENUTA DEL VALORE CONTRATTUALE E CHE TIENE CONTO DELLA MODALITA' CONTRATTUALE ADOTTATA, QUELLA DELL'ACCORDO QUADRO, IN CUI LE QUANTITÀ' NON ASSUMONO VALORE DETERMINANTE. LE DITTE DOVRANNO, QUINDI, EFFETTUARE I PROPRI CALCOLI IN SCIENZA E COSCIENZA, TENENDO CONTO DEI DATI DI ATTIVITA' PUBBLICATI E DELLE PROPRIE ALTRE CONSIDERAZIONI.

22/02/2017 19:52:57
Domanda: vedasi quesiti
Risposta: vedasi risposte

25/02/2017 13:29:49
Domanda: Quesito: in caso di mancanza di certificazione ISO 13485, la prova sulla presenza di misure equivalenti può essere fornita con la certificazione ISO 9001?
Risposta: Risposta: No, attesa la diversità dei requisiti richiesti da ciascuna delle predette norme. La ISO 13485, infatti, include molti principi della ISO 9001 integrati da alcuni requisiti specifici dei dispositivi medici e ne esclude altri che non sono adatti al fine della regolamentazione. Per questo motivo le organizzazioni che sono conformi alla ISO 13485 non possono esigere la conformità alla ISO 9001 e viceversa, a meno che i loro sistemi di Quality Management non siano specificamente conformi ai requisiti di entrambe le norme.

04/03/2017 10:28:14
Domanda: Nel chiarimento n. 14 viene riportato "L'OGGETTO DELLA GARA NON PREVEDE LAVORI DI ADEGUAMENTO/RISTRUTTURAZIONE" e "LE ATTIVITA’ DI MANUENZ IONE STRAORDINARIA NON SONO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA". Quanto riportato è in contrasto con quanto previsto dal Capitolato che all'Art. 15 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore indica tra gli oneri a carico dell'aggiudicatario "adeguamento edile/impiantistico dei locali assegnati dalla stazione appaltante per l'espletamento dell' oggetto della presente gara , con riferimento alla fornitura e posa in opera delle UTA". Inoltre, pur non essendo oggetto di manutenzione straordinaria, gli impianti MECCANICI sembrerebbero oggetto di manutenzione ordinaria come indicato all'art.2 del Capitolato "ART. 2.MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E DELLE SUB CENTRALI, NONCHÉ MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE, ARREDI E ATTREZZATURE DEDICATE AI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE, OVUNQUE DISLOCATE. Resta a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti della centrale di sterilizzazione e delle sub centrali, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, arredi e attrezzature dedicate ai processi di sterilizzazione, ovunque dislocate." Inoltre, alla luce di quanto indicato al già citato art.15, "tutte le incombenze tecnico-professionali necessarie per la predisposizione, la compilazione, la conservazione e l'aggiornamento di tutta la documentazione tecnica e burocratica prevista dalle leggi vigenti e di pertinenza di tutti gli impianti ed apparecchiature oggetto dell'appalto, sia per quelli di nuova installazione (qualificati o modificati), che per quelli preesistenti ma comunque affidati in appalto", si richiede pertanto: a. se i lavori di adeguamento edile/ impiantistico siano da considerarsi o meno a carico dell'appaltatore b. di poter disporre degli elaborati grafici relativi agli impianti meccanici e della documentazione tecnica e burocratica degli impianti stessi, necessari per determinare con esattezza i costi connessi alle attività di manutenzione ordinaria.
Risposta: RISPOSTA: GLI ARTT. 2 E 15 DEL CAPITOLATO SPECIALE, VENGONO COSI’ RETTIFICATI, AL FINE DI ELIMINARE – TRA GLI OBBLIGHI DELL’APPALTORE – LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DELLA CENTRALE E DELLE SUB CENTRALI DI STERILIZZAZIONE: ART. 2: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE, ARREDI E ATTREZZATURE DEDICATE AI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE, OVUNQUE DISLOCATE. Resta a carico dell’appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, arredi e attrezzature dedicate ai processi di sterilizzazione, ovunque dislocate. ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’ espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico dell’ Appaltatore eccetto quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti contrattuali. Fermo restando tutto quanto già previsto nei documenti di gara, sono altresì a carico dell’ Appaltatore gli oneri di seguito indicati: • Tutte le prove ed i controlli che il Committente ordina di eseguire; • I controlli e le prove che, a seguito di inadempienza, vengono fatti svolgere direttamente dal Committente; • L’ occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quant’ altro necessario per eseguire verifiche e prove strumentali in corso di gestione per le attività manutentive; • Le spese contrattuali e le bollette connesse all’ eventuale utilizzo di reti telefoniche o di reti dedicate per la gestione telematica dei dati; • La corresponsione dei contributi per le verifiche periodiche sugli apparecchi ed impianti a pressione e sugli impianti elettrici (ex ISPESL, ARPA, ASL, Organismi Notificati); • Le spese per le utenze: elettricità, gas metano per produzione vapore, gas metano riscaldamento, acqua; • L’ onere di mantenere la struttura organizzativa indicata nell’ offerta; L’ Appaltatore è tenuto alla presentazione all’Ente appaltante del piano di qualità della commessa redatto secondo le linee guida proposte in sede di offerta entro quattro messi dalla consegna dell’ appalto. L’ Appaltatore sarà tenuto a programmare, alla prevista scadenza, le visite degli Enti preposti al controllo periodico (VV.FF., ISPESL, ASL, PMIP, ARPA, Organismi Notificati, ecc. ) sulle apparecchiature ed impianti in esercizio che sono oggetto dell’ appalto, garantendo anche la dovuta assistenza operativa durante l espletamento delle visite stesse. L’ enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell’ Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’ Appaltatore fatta esclusione di quelli di cui indicati nel capitolo Oneri ed obblighi a carico del Committente . L’ Appaltatore dovrà inoltre tenere costantemente aggiornato il proprio personale sulle normative in vigore relativamente alle prestazioni ed all’ esecuzione dei servizi ed opere oggetto del presente appalto e curare la preparazione del suddetto personale mediante corsi periodici di formazione. In conseguenza l’ Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a: • Liberare il Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra; • Attenersi alle norme che saranno emanate dal Committente nell’intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati; • Mantenere sui luoghi di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l’ osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà da parte dal Committente, di chiedere l allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero ritenuti idonei; • Utilizzare, per le attività dell’ Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico Servizio; lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme anti infortunistiche ed è tenuto all’ osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente.

06/03/2017 18:55:26
Domanda: 1. Nel chiarimento n.S pubblicato sul sito viene richiesto se sono da considerarsi oggetto del servizio di manutenzione unicamente le apparecchiature riportate nell'Allegato A al Capitolato. In risposta viene indicato che, oltre a quelle riportate nell'allegato e installate presso le centrali di sterilizzazione dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli, sono da considerarsi ''parte del servizio oggetto di gara "...(autoclavi comunque di numero assi esiguo) presenti nei blocchi operatori sala parto, oculistica, sale endoscopiche dei PPOO di Pescara, Penne e Popoli'' . Dato che nessun elemento in tal senso è stato fornito in sede di sopralluogo, si chiede la pubblicazione dell'elenco di tali apparecchiature complete di specifiche tecniche e con indicazione dell'esatta ubicazione . Si chiede di conferma altresì che non sia previsto che il concorrente debba sterilizzare dello strumentario nei siti indicati (sala parto, oculistica, sale endoscopiche dei PPOO di Pescara, Penne e Popoli) e che tali apparecchiature siano solo rese disponibili per implementazioni o sostituzioni presso le tre centrali di Pescara, Penne e Popoli individuate dai documenti di gara per la gestione del servizio di sterilizzazione. Inoltre si chiede conferma, al fine di formulare una corretta valutazione dei costi per l'offerta economica, che il servizio di disinfezione degli endoscopi, non citato nei documenti di gara, non sia oggetto di appalto e che quindi non sia una attività da espletare a cura del concorrente.
Risposta: RISPOSTA. SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO ALL’ART. 1, LETTERA ALL’ART. A. DEL CAPITOLATO DI GARA, PER IL QUALE L’APPALTATORE SARA’ RESPONSABILE: i. della gestione diretta dei processi di sterilizzazione espletati presso: o la centrale di sterilizzazione del PO di Pescara; o sub centrali di sterilizzazione presso i PPOO di Popoli e Penne; ii. della “responsabilità” di quelli espletati direttamente da personale sanitario della ASL presso alcuni reparti ed UU.OO ed ambulatori ospedalieri e territoriali, con facoltà dell’appaltatore di disporne la ricollocazione di questi ultimi all’interno della centrale del PO di Pescara, in base a propri calcoli di efficienza, efficacia ed economicità. A TAL FINE, SI PUBBLICA L’ELENCO DELLE APPARECCHIATURE PRESENTI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALE (AL DI FUORI DELLE CENTRALI E SUB CENTRALI DI STERILIZZAZIONE), PER LE QUALI ALL’APPALTATORE SPETTERA’ LA DECISIONE SUL MANTENIMENTO DEL LORO UTILIZZO E SULLA ALLOCAZIONE DEI RELATIVI PROCESSI. SI CONFERMA CHE IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI ENDOSCOPI VIENE EFFETTUATO CON APPARECCHIATURE IN SERVICE, PRESSO LE STRUTTURE SPECIFICHE, E NON COSTITUISCE OGGETTO D’APPALTO.

07/03/2017 12:18:39
Domanda: L'elenco degli strumenti da campionare, pubblicato in data 21 febbraio 2017, risulta carente di alcune informazioni essenziali al fine di individuare precisamente la tipologia di strumento da presentare come campione. Si riporta, pertanto, di seguito l'elenco degli strumenti chirurgici per i quali la descrizione non è completa, con evidenza delle specifiche necessarie (… omissis)
Risposta: Risposta: si forniscono i maggiori dettagli richiesti e si ripubblica, a tal fine - l’elenco dei ferri da campionare Al riguardo, si precisa, ad ogni buon conto, che, in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4191 dell’8.9.2015, la funzione della campionatura non è quella di rappresentare (o integrare) l'offerta tecnica quanto piuttosto di comprovare l'effettiva idoneità dei concorrenti a soddisfare le esigenze della P.A. appaltante; il campione quindi non è un elemento costitutivo ma solo dimostrativo delle proposte di gara, in quanto “consente all’Amministrazione di saggiare e di toccare con mano, se così può dirsi, la bontà tecnica del prodotto offerto”. Da ciò ne consegue che, non essendo un elemento dell'offerta, la campionatura non dev'essere aperta in seduta pubblica e che, pertanto qualsiasi “incidente” dovesse eventualmente riguardare la campionatura (come nel caso in cui risultasse incompleta, oppure difforme alle schede tecniche depositate dal concorrente), tutto ciò non può mai comportare l'esclusione ma solo motivare il soccorso istruttorio al concorrente, fermo restando il contenuto dell’offerta tecnica “documentale”. La mancata consegna della campionatura – anche successivamente a richiesta di integrazione e completamento - determinerà l’impossibilità di attribuzione del punteggio qualità indispensabile per la valutazione dell’offerta.

11/03/2017 08:54:45
Domanda: E’ possibile partecipare alla procedura aperta in R.T.I. (costituito o costituendo) in cui la società mandataria è in possesso delle certificazioni relative alle norme UNI EN ISO 13485:2004 e UNI EN ISO 9001:2008 per il codice ATECO 81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie e la società mandante è in possesso delle certificazioni relative alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 13485: 2004 per il codice ATECO 33.13.03 - Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, etc.)?
Risposta: RISPOSTA: SI SEGNALA E RIBADISCE CHE: - LE CERTIFICAZIONI DOVRANNO ESSERE RELATIVE AI SETTORI OGGETTO D’APPALTO, E LE VALUTAZIONI DI “PERTINENZA” SARANNO EFFETTUATE DALL’AUTORITA’ DI GARA; - NESSUNA VALENZA PRESCRITTIVA O LIMITATIVA ASSUMONO,. A TAL FINE, I CODICI ATECO.

18/03/2017 15:05:15
Domanda: QUESITO. Avendo riguardo ai requisiti previsti in capo alle attività scorporate di cui alle lettere g) ed h) del paragrafo "oggetto e durata dell'accordo quadro" e precisamente: • UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004 per l'attività di manutenzione di strumentario chirurgico • Aver realizzato complessivamente negli ultimi cinque esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando di gara, un fatturato specifico non inferiore a euro 1.500.000,00 !va esclusa, per attività di manutenzione di strumentario chirurgico si rappresenta che i suddetti requisiti di qualificazione risultano gravemente nonché arbitrariamente lesivi della concorrenza e limitativi del mercato laddove le attività prevalenti sono individuate dalla lex specialis nella "gestione della centrale di sterilizzazione con noleggio e sterilizzazione dello strumentario chirurgico, dispositivi medico-chirurgici ed altri prodotti" . Si richiede l'immediata rimozione dei due requisiti riportati in premessa, e l'ammissione quindi alla procedura concorsuale anche: - di società che dispongano di attestati di buona esecuzione rilasciati da aziende ospedaliere pubbliche o private in grado di dimostrare il suddetto fatturato specifico attraverso le attività prestate di mera gestione centrale con noleggio e sterilizzazione di ferri chirurgici - nonché dispongano delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004 per le sole attività principali di Gestione di Centrali di Sterilizzazione di Strumentario Chirurgico, Noleggio, Lavaggio e Sterilizzazione di Strumentario Chirurgico che a tutti gli effetti sono da considerarsi comprensive anche dell'attività di manutenzione dello strumentario chirurgico stesso. E' doveroso infatti rilevare come nella normalità dei bandi di gara l'attività di manutenzione dello strumentario chirurgico sia attività tipicamente di appendice connessa all'attività principale di gestione della centrale di sterilizzazione. ………………… E' da rilevare altresì che, opportuni controlli, presso l'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA hanno evidenziato la presenza sul territorio italiano di un numero molto esiguo di organizzazioni/ aziende con sistema di gestione certificato per le attività sopra descritte nonché un fatturato specifico per le attività richieste dalla lex specialis. Da quanto tutto sopra detto si evince senza dubbio di smentita, che la previsione del bando di gara risulta sproporzionata in ordine all'attività principale dell'appalto e quindi limitativa della concorrenza sulla base delle ragioni sopra esposte. In ragione di quanto sopra, con la presente siamo a chiedere per la procedura di gara in oggetto, l'immediata rimozione dei due requisiti riportati in premessa, e l'ammissione quindi alla procedura concorsuale anche di società che dispongano di attestati di buona esecuzione rilasciati da aziende ospedaliere pubbliche o private in grado di dimostrare il suddetto fatturato specifico attraverso le attività prestate di mera gestione centrale con noleggio e sterilizzazione di ferri chirurgici nonché dispongano delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004 per le sole attività principali di Gestione di Centrali di Sterilizzazione di Strumentario Chirurgico, Noleggio, Lavaggio e Sterilizzazione di Strumentario Chirurgico che a tutti gli effetti sono da considerarsi comprensive anche dell'attività di manutenzione dello strumentario chirurgico stesso. Infine ci preme segnalare che codesta Amministrazione non ha motivato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1,lettera ggggg) e in ragione di questo con la presente siamo altresì a chiedere di illustrare le ragioni sottese a tale scelta.
Risposta: RISPOSTA. Nel precisare che: 1. le ragioni della opzione per l’appalto ad unico lotto sono descritte nella DD n. 60 del 20 gennaio 2017, pubblicata in allegato, 2. non risulta alla scrivente che gli operatori economici attivi nel settore della manutenzione: i. siano in numero esiguo, ii. in numero esiguo dispongano delle certificazioni di qualità per le attività di manutenzione e riparazione dispositivi medici”, e/o dei requisiti di fattura specifici, 3. il fatturato specifico richiesto per attività di manutenzione e riparazione dispositivi (pari ad € 1.500.000,00 nel quinquennio), rappresenta appena l’8% del valore dell’appalto nel quinquennio (pari ad € 18.762.500,00), di gran lunga inferiore al valore che l’attività scorporata assume sul valore dell’intero appalto (secondo le previsioni della scrivente, superiore al 30%), non si comprende né si condivide il richiamo, fatto dalla Ditta istante, alla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) n. 4 dell0.10.2012, recante "Bando tipo - Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma l-bis, del Codice dei contratti pubblici", laddove chiarisce che "Le stazioni appaltanti individuano quali requisiti speciali di partecipazione devono possedere i candidati o i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto ed in modo proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza". Non solo, come meglio si apprezzerà in seguito, detti requisiti sono del tutto pertinenti, ma gli stessi risultano, altresì, determinati in misura del tutto appropriata (e, semmai, sottovalutata), rispetto alle “dimensioni” degli operatori economici presenti nel settore specifico (ovvero della manutenzione e riparazione strumentario). Al riguardo, si consideri che il presente appalto costituisce l’esternalizzazione di due rilevantissime attività del settore sanitario che, in ordine logico temporale di realizzazione, sono rappresentate da: - la fornitura e la manutenzione dei dispositivi medici (strumentario chirurgico) - la loro sterilizzazione. Entrambe tali attività sono di assoluta rilevanza ai fini della prevenzione degli “eventi avversi” in sanità, onde nessuna di esse può definirsi “appendice” dell’altra. In particolare, il malfunzionamento dei dispositivi medici rappresenta un problema grave, come reso ancor più evidente dall’analisi degli eventi avversi occorsi recentemente nel nostro Paese le cui cause sono da ricercarsi in misura prevalente alla mancata o errata manutenzione dei dispositivi medici. Entrambe, quindi, devono essere realizzate nelle condizioni di massima efficacia ed efficienza, da soggetti esperti e qualificati. E questo non lo afferma solo questa Stazione appaltante, ma, altresì e meglio : - il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento Della Qualità Direzione Generale della programmazione sanitaria e dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema ufficio III Dell’ex Ministero Della Salute Raccomandazione Per La Prevenzione Degli Eventi Avversi Conseguenti Al Malfunzionamento Dei Dispositivi Medici/Apparecchi Elettromedicali (anno 2009), in cui si legge: È, quindi, assolutamente imprescindibile che la manutenzione delle apparecchiature sia gestita in modo corretto ed efficace. L’obbligatorietà della manutenzione è rilevabile dalla lettura della Legislazione (Sicurezza nei luoghi di Lavoro, Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale, Direttive, etc.)” - il rapporto tecnico UNI/TR 11408 (Technical Report elaborato da un apposito Gruppo di Lavoro della Commissione Tecnica UNI Tecnologie biomediche e diagnostiche, avente ad oggetto la “Guida alla progettazione, allo sviluppo e al controllo del processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili sterilizzabili mediante vapore” ).Lo stesso rapporto tecnico, oltre a orientare verso una manutenzione effettuata da personale autorizzato/formato dal fabbricante, fa anche riferimento, per alcuni casi, ad aziende di manutenzione con pluriennale e documentata esperienza nello specifico mercato, in possesso di specifiche certificazioni di sistema qualità e che si autocertifichino, per assunzione di responsabilità, per la manutenzione del DM. Questa impostazione è certo condivisa dalla stessa Ditta istante, nel cui sito si legge che essa “ …. mette in atto specifiche procedure di controllo e manutenzione, con lo scopo di garantire la costante e piena efficienza di tutti gli strumenti chirurgici che processa. Per tali attività si avvale di personale interno opportunamente addestrato e di società esterne specializzate che, nella maggior parte dei casi, sono rappresentate dalle stesse case produttrici dello strumentario. Con esse, ………….. stipula speciali accordi che prevedono l’immediata sostituzione dello strumentario guasto o danneggiato, con identici strumenti di riserva (muletti), affinché sia garantita la continuità delle attività chirurgiche.” Tutto ciò chiarito, sarà agevole comprendere come la gestione, all’interno di un appalto, di più servizi o attività, che richiedano, ragionevolmente il concorso di competenze specifiche diverse (nei settori della sterilizzazione e in quello della riparazione e manutenzione degli strumenti chirurgici), non può essere “lasciata “ai concorrenti. Se un appalto comprende attività diversificate, astrattamente realizzabili sa soggetti distinti, ciò lo rende scomponibile in parti. L’ente appaltante ha, quindi, adottato il principio della loro “scorporabilità”, all’interno di un appalto , comunque, unitario” , prevedendo ovviamente requisiti specifici e pertinenti (altrimenti non avrebbe avuto senso la stessa “scorporazione”), proprio per garantire che a realizzare ciascuna attività fossero soggetti in possesso dei requisiti atti ad evidenziarne quella esperienza e professionalità alla base della operata “scorporazione”. Tali requisiti sono stati individuati in :  UNI EN ISO 9001:2008 (o successive), e UNI EN ISO 13485:2004 per l’attività di manutenzione di strumentario chirurgico  aver realizzato complessivamente negli ultimi cinque esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando di gara, un fatturato specifico non inferiore a Euro 1.500.000,00 (IVA esclusa), per attività di manutenzione di strumentario chirurgico. Per la dimostrazione del loro possesso, l’Ente appaltante ha, tuttavia, fornito ampie e diversificate modalità alternative alla condizione del possesso diretto (“in proprio”), finalizzate a favorire la partecipazione, ovvero: i. costituire un ATI verticale con impresa in possesso di tali requisiti la quale, pertanto, effettuerà essa stessa le attività di che trattasi, ii. formulare dichiarazione di subappalto- ai sensi dell’art. 105 del D.L.vo n. 50/2016e nel rispetto dei vincoli che tale norma pone - ad impresa in possesso di tali requisiti. iii. avvalersi di altro soggetto che possegga tali requisiti ai sensi dell’art. 89, del D.Lgs 50/2016, il quale dovrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e dei vincoli di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016. Onde non si condivide Non è possibile, pertanto, accogliere, la proposta di “ammissione quindi alla procedura concorsuale anche di società che: - “dispongano di attestati di buona esecuzione rilasciati da aziende ospedaliere pubbliche o private in grado di dimostrare il suddetto fatturato specifico attraverso le attività prestate di mera gestione centrale con noleggio e sterilizzazione di ferri chirurgici - nonché dispongano delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004 per le sole attività principali di Gestione di Centrali di Sterilizzazione di Strumentario Chirurgico, Noleggio, Lavaggio e Sterilizzazione di Strumentario Chirurgico che a tutti gli effetti sono da considerarsi comprensive anche dell'attività di manutenzione dello strumentario chirurgico stesso”, In quanto nessuna di esse è in grado di garantire la finalità perseguita dalla stazione appaltante nella esternalizzazione di questo specifico segmento del complesso processo di sterilizzazione, mai esternalizzato sinora, ovvero che le attività di manutenzione e riparazione dello strumentario chirurgico vengano svolte da soggetti “ con pluriennale e documentata esperienza nello specifico mercato, in possesso di specifiche certificazioni di sistema qualità e che si autocertifichino, per assunzione di responsabilità, per la manutenzione del DM”.

23/03/2017 07:34:39
Domanda: Il Disciplinare di gara, all’art. 2.4 Contenuto delle buste “B” – documentazione tecnica , prevede che “ Tutta la documentazione tecnica presentata deve essere, in quanto elemento essenziale dell’offerta ….. formulata in lingua italiana (ad eccezione delle certificazioni rilasciate da organismi esteri) e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, a pena di esclusione dalla procedura di gara;”. Si chiede di chiarire se anche gli allegati alla documentazione tecnica quali rapporti, dichiarazioni di conformità e similari possano esse (al pario delle certificazioni rilasciate da organismi esteri), in lingua non italiana.
Risposta: RISPOSTA. SI CONFERMA QUANTO PREVISTO NEL DISCIPLINARE DI GARA, OVVERO CHE E' CONSENTITA LA PRODUZIONE IN LINGUA NON ITALIANA SOLO PER CERTIFICAZIONI /ATTESTAZIONI RILASCIATE /EMESSE DA ORGANISMI ESTERI.

28/03/2017 15:46:10
Domanda: In caso di dichiarazione di subappalto di parte dei servizi/forniture a subappaltatori di cui non si fa affidamento sulle capacità o requisiti necessari alla partecipazione, si richiede se oltre all’indicazione della terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 del Codice, e della parte di fornitura oggetto di subappalto (compilazione del “Modello 6 per dich. Subappalto”) , sia necessario allegare in questa fase anche le dichiarazioni ex art. 80 d.lgs. 50/2016 rese dai subappaltatori stessi.
Risposta: RISPOSTA: PER QUESTA TIPOLOGIA DI SUBAPPALTORI ( CHE NON CONCORRINO AD APPORTARE REQUISITI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE), NON È NECESSARIO ALLEGARE IN QUESTA FASE ANCHE LE DICHIARAZIONI EX ART. 80 D.LGS. 50/2016 RESE DAI SUBAPPALTATORI STESSI.

29/03/2017 17:47:18
Domanda: 1. Se un’azienda partecipa in ATI può essere dichiarato subappaltatore da un altro partecipante?
Risposta: Risposta. La fattispecie non costituisce motivo di esclusione. Si riporta, a suffragio, uno stralcio della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 28/02/2000, n. 1056:”… la preventiva dichiarazione delle ditte candidate subappaltatori o cottimisti presentata dall’impresa partecipante a gara d’appalto di opera pubblica – ai sensi dell’art. 18 l. 19 marzo 1990 n. 55 – non impedisce(va) alle medesime ditte di partecipare anch’esse direttamente con proprie offerte alla stessa gara d’appalto; ………………… deve ritenersi, invero, che se l’inserimento di un’impresa tra i possibili subappaltatori di un concorrente dovesse effettivamente precludere alla medesima impresa, per il rispetto del sistema normativo vigente, la possibilità di partecipare direttamente alla gara (in proprio o come componente di un’a.t.i.) tale principio (di evidente dubbia legittimità, ove non fosse richiesta anche una formale e consapevole adesione della impresa indicata quale possibile subappaltatrice) non potrebbe non essere espressamente sancito da una positiva previsione normativa”.

29/03/2017 17:47:45
Domanda: 2. Una ditta può essere dichiarata subappaltatore da più concorrenti?
Risposta: Risposta. La fattispecie non costituisce motivo di esclusione.

29/03/2017 17:49:21
Domanda: 3. Se un partecipando dichiara la terna di subappaltatori ma solo uno di questi ha le certificazioni richieste cosa avviene?
Risposta: Risposta: premesso che la terna di subappaltatori è da indicare solo laddove ricorra l’ipotesi di cui al comma 6 dell’articolo 105 del d.lgs 50/2016, ovvero “servizi o forniture ….. di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione” e non per la “categoria scorporata” prevista nel disciplinare di gara(fornitura e manutenzione di strumentario chirurgico), per la quale il disciplinare richiede l’indicazione e l’esecuzione da parte di un subappaltatore contestualmente indicato e qualificato ( “ ….formulare dichiarazione di subappalto- ai sensi dell’art. 105 del d.l.vo n. 50/2016e nel rispetto dei vincoli che tale norma pone - ad impresa in possesso di tali requisiti”), si precisa che, nel caso in cui ad essere subappaltate fossero altre categorie, diverse da quella scorporata: - a ciascun operatore economico facente parte della terna di subappaltatori è richiesto d possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e i requisiti di idoneità professionale, di cui ai punti 1 e 2 del prg 1.3 del disciplinare di gara; - i requisiti di cui ai punti 3 e 4 del prg 1.3 del disciplinare di gara dovranno essere posseduti e dichiarati dal concorrente.

01/04/2017 12:17:14
Domanda: 1) Con riferimento ai modelli 1e 3, si chiede di meglio specificare il punto 1.4. In particolare si chiede che cosa si intende con l'espressione "soggetti multipli" e, con riferimento alla richiesta di "barrare la casella di interesse", si chiede dove occorre inserire l'eventuale segno di spunta, non essendovi caselle da poter barrare all'interno del modulo.
Risposta: Risposta: si tratta dei soggetti elencati al successivo punto 1.5, per i quali ci si avvarrà della facoltà di dichiarazione indiretta,. Mediante compilazione del modello 2 bis. Mancando l’esemplificazione, NULLA dovrà essere indicato in corrispondenza di tale punto 1.4.

01/04/2017 12:17:47
Domanda: 2) Con riferimento ai modelli 1e 3, in particolare al punto 1.5, si chiede di confermare che la richiesta di indicare i soggetti (ad esempio i direttori tecnici) "nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara" si riferisca ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 3) Si chiede conferma che la dichiarazione di offerta economica da presentare debba essere conforme al Modello 7 fornito dalla Stazione Appaltante, e che il riferimento al modello 6 indicato a pag. 33 del Disciplinare di Gara sia un mero refuso; 4) Sempre in riferimento al modello 7 per l'offerta economica, si chiede conferma che lo stesso possa essere opportunamente modificato in caso di eventuali le partecipazione in RTI, così da consentire l'inserimento dei dati delle imprese in raggruppamento.
Risposta: Risposta a quesiti 2, 3 e 4: Si conferma

04/04/2017 20:57:31
Domanda: Si chiede conferma che in caso di subappalto dei servizi indicati come „categoria scorporata“ è sufficiente indicare una unica società subappaltrice in possesso dei requisiti richiesti per la categoria scoprorata e dimostrati in sede di gara.
Risposta: Si conferma