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TUTELA SOCIALE
Rimborso costi viaggio a  soggetti affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico o a controlli clinico laboratoristici, nei servizi nefro-emodialitici delle strutture sanitarie regionali.
 Con riferimento ai rimborsi in oggetto, l’art. 5 della L.R. n. 69 del 1978, come modificata dall’art. 1 della   L.R. 21 aprile 1998, n. 29, prevede che la ASL possa corrispondere ESCLUSIVAMENTE i seguenti importi:
a)€ 5,16  forfettarie ai i pazienti residenti o domiciliati nel comune ove è ubicato il centro dialisi;
 b) un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi, dalla residenza (o con domicilio presso la  ASL in cui ha sede di servizio emodialitico) a favore dei pazienti NON residenti o NON domiciliati nel comune ove è ubicato il centro dialisi (purché all’interno del territorio di pertinenza della provincia di Pescara). Le istanze di rimborso verranno conseguentemente  accolte solo fino a concorrenza  dell’importo resultante dal presente calcolo.
Destinatari dei rimborsi sono i residenti all’interno della ASL di Pescara, o domiciliati sanitariamente all’interno del predetto territorio, che si rechino presso centri dialitici di pertinenza della ASL di Pescara (le spese verso centri dialitici esterni alla Asl di Pescara saranno accolte solo se corredate dalla Dichiarazione del Direttore del Centro dialitico del PO di Pescara, attestante l’impossibilità di fruire della prestazione presso qualunque centro dialitico della Asl di Pescara, per il periodo ivi indicato).
Unicamente  con riferimento ai nefropatici che si sottopongono alle tipizzazioni tissutali, ai trapianti renali, ai controlli periodici, agli interventi e/o per i ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze, la ASL riconoscerà:
- il rimborso totale delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal paziente con mezzi pubblici per sottoporsi alle prestazioni di cui al presente articolo e delle spese di spedizione di prelievi biologici connessi con le prestazioni di cui al presente articolo.
-se effettuate con mezzi propri, il rimborso viene determinato ai sensi del precedente  punto b) art. 1 L.R. 21 aprile 1998, n.29
Le richieste di rimborso, da redigersi secondo il Modulo A,   vanno presentate all’U.O.S. G.A.C.E.P., inoltrandole ai seguenti indirizzi:
tutelasociale@asl.pe.it;  oppure : protocollo.generale@aslpe@pec.it
 
Modulo   A- RIMBORSO COSTO VIAGGI - Scarica
 
Acquisto o noleggio di ausili informatici  ad alto contenuto innovativo, ivi compresi sistemi applicativi specifici
A seguito dell’ approvazione nei primi mesi del 2017 del Decreto sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), con il quale è stato emanato il nuovo Nomenclatore degli Ausili e Protesi, che sostituisce il precedente del 1999 - che riporta molte novità, per qualità e quantità, in tema di ausili tecnologici, esattamente nelle classi 22 e 24 - sono, ora, diventati prescrivibili una serie di ausili innovativi.
Le richieste di rimborso, da redigersi secondo il Modulo B,  vanno presentate all’U.O.S. G.A.C.E.P., inoltrandole ai seguenti indirizzi:
tutelasociale@asl.pe.it;  oppure : protocollo.generale@aslpe@pec.it

Modulo B  AUSILI  INFORMATICI  - scarica

Contributi per modifica strumenti di guida e autoveicolo privato per persone con permanente incapacità motoria
 CRITERI E MODALITA’
 Aventi diritto
Le persone con permanente incapacità motoria, accertata dall'apposita commissione operante in ogni ASL.
 Oggetto e misura del contributo
Il contributo, nella misura del 20% della spesa sostenuta può essere richiesto all'ASL di appartenenza, oltre che dai disabili motori titolari di patente speciale per la modifica degli strumenti di guida (agevolazione già ammessa a livello nazionale dall'articolo 27 della Legge 104/1992), anche dai familiari conviventi di disabili motori non titolari di patente per l'adattamento al trasporto di autoveicoli.
 Contributi previsti
La Regione stanzia annualmente i fondi in proporzione ai potenziali destinatari.
 Normativa di riferimento
Il contributo viene concesso su  istanza dell'interessato, in attuazione della seguente normativa:
 - art. 27 della L. 104/1992
- art. 7 bis della L.R. n. 60/1980 - inserito dalla L.R. n. 57/1998
-  art. 204 della L.R. n. 6/2005 come sostituito dall’art. 20, comma 1, L.R. 29/2006
Le richieste di rimborso, da redigersi secondo il Modulo C o D, vanno presentate all’U.O.S. G.A.C.E.P., inoltrandole ai seguenti indirizzi:
tutelasociale@asl.pe.it;  oppure : protocollo.generale@aslpe@pec.it
 
Modulo C – CONTRIBUTO MODIFICA AUTOVEICOLI (titolare di patente)- Scarica
Modulo D – CONTRIBUTO MODIFICA AUTOVEICOLI (non titolare di patente)- Scarica
 
ESTRATTO NORMATIVA
L. 5-2-1992 n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Art. 27 (Trasporti individuali) In vigore dal 18 febbraio 1992
A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
 Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1896, n. 97, sono soppresse le parole «, titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie,».
 Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:
«2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».
 Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1088, n. 111 è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
 Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
 L.R. 20-6-1980 n. 60 Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap. Pubblicata nel B.U. 21 luglio 1980, n. 36.
 Art. 7-bis
 A decorrere dal 1998 le Aziende USL, con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20 per cento della spesa per:
 la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie necessaria per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
 la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente.
 L'idoneità della modifica, di cui alla lettera b) del comma precedente, con riferimento alla tipologia dell'handicap, è preventivamente attestata dalla certificazione rilasciata dalla Commissione di riconoscimento dello stato invalidante. (*)
 (*) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. n. 57 del 1998.
 L.R. 8-2-2005 n. 6 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005). Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 febbraio 2005, n. 3 straordinario.
Art. 204
Contributi per modifica strumenti di guida e autoveicolo privato per portatori di handicap.
1.La Regione Abruzzo contribuisce, per il tramite delle Aziende USL, al 20% della spesa per:
 
la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessaria per i cittadini portatori di handicap con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;
 la modifica sia degli strumenti di guida di cui alla precedente lettera a) e sia la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà del portatore di handicap con incapacità motoria permanente, necessaria all'utilizzo dell'autoveicolo stesso da parte del medesimo portatore di handicap, titolare di patente di guida delle categorie A, B e C speciali.
2. L'erogazione del contributo regionale è disposta, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce, in un'unica soluzione dalla Direzione Sanità, a seguito di specifica richiesta da parte delle Aziende USL, tenute all'istruttoria delle domande degli interessati, e previa apposita rendicontazione, corredata di opportuna documentazione attestante la spesa sostenuta, presentata dal soggetto beneficiario del contributo.
3. A partire dall'esercizio finanziario 2005, l'onere della spesa derivante dal presente articolo trova copertura nell'ambito della UPB 13.01.007 sul Cap. 81623 Contributi su spese per modifica agli strumenti di guida ex art. 27 legge n. 104/1992 recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e modifica autoveicolo privato di portatore di handicap.
4. Lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio.