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Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) (lettera soppressa dall'art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016)
c) (lettera soppressa dall'art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.
Ai sensi dell’art. 71 del medesimo decreto, “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.
Al fine di dare attuazione al sopra riportato dettato normativo, l'amministrazione pubblica o il gestore di pubblico servizio, al fine di acquisire d'ufficio dati e/o informazioni o provvedere alla verifica dei dati e delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, dovrà inoltrare apposita richiesta via PEC al seguente indirizzo:
In caso di richiesta finalizzata all’acquisizione di dati/informazioni, l’ente richiedente dovrà indicare nella richiesta tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati necessari.
In caso di richiesta finalizzata alla verifica di dati/informazioni oggetto di dichiarazione sostitutiva, l’ente richiedente dovrà indicare nella richiesta i dati dichiarati dal cittadino, per i quali la ASL di Pescara dovrà verificare la concordanza con quanto risultante dai propri registri/banche dati.
L'ufficio protocollo provvederà allo smistamento della richiesta all'Unità Operativa competente, la quale procederà al relativo riscontro entro il termine di 30 giorni. Ai sensi dell’art. 72 del DPR 445/2000 e s.m.i., la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Per la consultazione delle competenze, dei contatti telefonici e di posta elettronica delle Strutture aziendali, si invita a consultare la sezione “Organizzazione – Articolazione degli Uffici”.
Ultimo aggiornamento: 17/06/26