Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
DDG N. 1148 DEL 14-08-2025.RECEPIMENTO DELLA DGR 351 DEL 12-06-2025
(1649 Kb)
PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DELLE METODOLOGIE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA, RELATIVE ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI, NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO
(689 Kb)
DGR 351 DEL 12 06 2025 LINEE GUIDA REGIONALI
(576 Kb)
P.A.A.G.L.A. 2024. NOMINA COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELLA DDG 1171 DEL 19 07 2023
(840 Kb)
PIANO ATTUATIVO AZIENDALE PER GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA DELLA ASL DI PESCARA 2023. ATTIVAZIONE DELLA PRE LISTA DI ATTESA SUL SISTEMA INFORMATICO IN USO AL CUP AZIENDALE
(1576 Kb)
Piano Operativo Aziendale per il recupero delle Liste di Attesa della ASL di Pescara 2023
(2975 Kb)
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
DOCUMENTI ALLEGATI






Ultimo aggiornamento: 26/08/25