Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) (lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

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INTERVENTI U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

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Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid 19 ove ricevuti (art. 99 comma 5 D.L. n 18 del 2020
 

Ultimo aggiornamento: 15/03/23