Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) (lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
Per quanto riguarda la pianificazione e governo del territorio ex art. 39 cc. 1 e 2 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., l'ambito soggettivo compatibilmente con le competenze in materia, è riservato ai Comuni.
 
Non sono presenti informazioni poichè NON DI COMPETENZA
 

Ultimo aggiornamento: 27/03/17