Art. 19. Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
(comma così modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016)
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.
(comma così modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016)
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Ultimo aggiornamento: 15/03/23