Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(articolo così sostituito dall'art. 224, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.».


Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024 la trasmissione dei dati e delle informazioni relativi alla programmazione e alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) assolve gli obblighi di trasparenza previsti all'art. 28 del D.Lgs. 36 del 2023 ("Codice dei contratti pubblici").
Il collegamento alla medesima  Banca dati consente, ai sensi dell’art. 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013, di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del medesimo decreto.

Per le procedure avviate antecedentemente al 1' gennaio 2024 il collegamento ad altre piattaforme relative al ciclo di vita dei contratti pubblici consente ugualmente di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs 33/2013.
Le piattaforme utilizzate dalla Asl di Pescara sono le seguenti:


Ultimo aggiornamento: 25/09/24