Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(articolo così sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.



Sezione relativa a bandi di gara e contratti

I documenti e le informazioni di cui all’art. 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs 33/2013, come modificato dall’art. 31 del D.Lgs 97/2016, inclusi quelli di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016, sono pubblicati nella Sezione “Appalti e Contratti”, in corrispondenza delle micro sezioni dedicate agli appalti specifici.


- Dati ex art. 1, comma 32, Legge 190/2012

- Atti di programmazione ex art. 29 D.Lgs 50/2016 - Albo fornitori per l’affidamento lavori e manutenzioni di opere ed impianti (GLI ATTI RELATIVI SONO DISPONIBILI SU “APPALTI E CONTRATTI – BANDI ESPLORATIVI/INDAGINI DI MERCATO)

- Art. 37, comma 2, D.Lgs. 33/2013: "2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre". (pubblicazioni sino al 20 aprile 2016, data di cessazione dell’obbligo di pubblicazione)
 

Ultimo aggiornamento: 31/01/24