Art. 21  Obblighi di pubblicazione concernenti  i  dati  sulla  contrattazione collettiva 

  1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le pubbliche amministrazioni)) pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi  nazionali,  che  si
applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  ((dall'articolo  9-bis   e)) dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti  integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo  di  cui  all'articolo  40-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  nonche'  le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello  stesso articolo. La  relazione  illustrativa,  fra  l'altro,  evidenzia  gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo
in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati,  anche in relazione alle richieste dei cittadini.

CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - Triennio 2016 - 2018 - siglato in via definitiva il 21 Maggio 2018​
Archivio dei contratti collettivi nazionali e degli accordi quadro nazionali

Ultimo aggiornamento: 07/09/21