Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
(comma così modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
(comma così sostituito dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
(comma aggiunto dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Programma triennale 2024- 2026
DELIBERA N. 199/2022 DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2023-2024
PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2023-2024
DELIBERA N. 6/2019 DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021
PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2020-2021
ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019-2020-2021
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017-2018-2019
PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2017-2018
ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2017-2019
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
(comma così modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
(comma così sostituito dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
(comma aggiunto dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Programma triennale 2024- 2026
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Ultimo aggiornamento: 03/06/24